Art. 1.
(Registri delle attività di relazione).

      1. Le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni si informano ai princìpi di pubblicità e di trasparenza.
      2. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i registri delle attività di relazione nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il registro delle attività di relazione nei confronti dei titolari di pubbliche funzioni.
      3. I registri di cui al comma 2 sono pubblici e sono pubblicati sui siti internet delle rispettive amministrazioni.